Codice Deontologico

6 Set,2023 | Legislazione di riferimento

6Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all’albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.

La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell’ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni perito industriale e perito industriale laureato, ancorché socio di società tra professionisti ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.

L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni perito industriale e perito industriale laureato e società tra professionisti, iscritti all’albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel registro dei praticanti.