Antincendio: nuovi requisiti, ma vecchie scadenze per restare nell’elenco

28 Giu,2016 | News, Sicurezza e antincendio

Pubblicato in GU del 24 giugno 2016 il DM 7/06/16 che modifica i requisiti per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio contenuti nel  DM 5 agosto 2011.

Con l’avvicinarsi della scadenza (26 agosto) del primo quinquennio 2011-2016, infatti, il ministero dell’interno ha ritenuto opportuno fissare i criteri per ripristinare l’iscrizione negli elenchi di quei professionisti antincendio che, al termine del quinquennio, sono stati sospesi per non aver adempiuto all’obbligo formativo previsto. Secondo la norma, infatti, per risultare negli elenchi del Ministero dell’Interno ogni 5 anni i professionisti devono conseguire 40 ore di aggiornamento obbligatorio, attraverso corsi o seminari in  materia  di prevenzione incendi. 

Si tratta comunque di una sola modifica del dm precedente e pertanto il riferimento temporale e le scadenze restano quelle contenute nel provvedimento del 2011.

Il DM specifica che il termine dei cinque anni decorre:

-dalla data di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio;
-dalla data di riattivazione dell’iscrizione, in caso di sospensione per l’inadempienza;
-dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, per i professionisti già iscritti alla stessa data negli elenchi.

Scarica il Pdf della Gazzetta Ufficiale

professionisti-818