Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: chiarezza sul suo ruolo in fase di emergenza da Covid-19

16 Mar,2020 | Covid-19 proposte RPT CNPI

Una delle richiesta della Rete riguarda le attività dei cantieri e i compiti del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il punto da cui partire è che le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto; la loro attuazione concreta avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere.

Assumono rilievo le interpretazioni possibili dei seguenti punti del citato articolo 1 del DPCM 11 marzo 2020 :

  • Comma 7 p.to “c” : “siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”;

  • Comma 7 p.to “d” : “assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”;

  • Comma 8 : “…siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni…”.

Il DPCM non prevede espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un’opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un “reparto aziendale non indispensabile alla produzione” (art. 1, comma 7, lett.c). Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma,..ecc.).

A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020.

In tale contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due figure quelle più direttamente legate alla previsione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.

Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, si ritiene comunque opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:

  • attivare un concerto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del DPCM 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;

  • valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) predispone una procedura volta ad attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;

  • tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;

  • laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE risulti essere di impedimento allo svolgimento di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.

    Il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;

    Con successive comunicazioni, in raccordo con i Ministeri competenti e la filiera delle Costruzioni, si provvederà a diffondere ogni ulteriore raccomandazione utile alla gestione dei cantieri in questa fase emergenziale.