Normativa vigente in materia di Formazione continua
Domanda di autorizzazione a svolgere attività formativa
L’Autorizzazione (che è è l’atto formale mediante il quale si riconosce a soggetti diversi dagli organismi territoriali dell’ordine la possibilità di realizzare attività formative) rilasciata dal CNPI ha una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale sulla base della verifica di una sopravvenuta assenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
La domanda di autorizzazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, va spedita con una marca da bollo da 16 euro via Raccomandata A/R a:
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71 – 00187 Roma
Tutto il resto della documentazione richiesta può essere inviato anche in formato elettronico via email all’indirizzo: cnpi@cnpi.it
indicativamente non meno di cinque mesi in quanto i passaggi per ottenere l’autorizzazione sono:
– delibera motivata del CNPI
– parere vincolante del Ministero della Giustizia
– delibera motivata del CNPI
Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità, l’organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nelle Linee guida, degli standard di seguito indicati in elenco.
Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via esemplificativa, in descrittori con l’indicazione della documentazione di supporto.
Al soggetto erogatore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi dei descrittori proposti e/o di altri descrittori.
La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento della sussistenza di condizioni di qualità della proposta di formazione.
Requisito A – Qualificata esperienza del soggetto attuatore
– Esperienza specifica relativamente ai contenuti del corso
– Esperienza specifica relativamente alla formazione in ambito professionale
– Esperienza almeno triennale nell’ambito della formazione tecnica
Documentazione richiesta: Curriculum del soggetto erogatore, Statuto del soggetto erogatore, Atto costitutivo del soggetto erogatore, Visura camerale del soggetto erogatore, Elenco di corsi svolti comprovante l’esperienza triennale.
Requisito B – Qualità ed esperienza dei formatori/relatori
– Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari, nell’ambito della formazione ai professionisti e nell’ambito della formazione tecnica
Documentazione richiesta: curricula dei formatori/relatori
Requisito C – Qualità e pertinenza dell’offerta formativa
– Qualità progettuale della proposta formativa
– Pertinenza della proposta con i contenuti del corso
– Presenza di un’analisi dei fabbisogni
– Presenza di strumenti di monitoraggio
– Risorse tecnologiche adeguate
– Qualità dei materiali didattici
Documentazione richiesta: Documento con una presentazione dei vari punti elencati sopra; Allegato 3
Requisito D – Adeguatezza logistica
– Disponibilità di spazi adeguati per la formazione
– Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica
Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione sostitutiva di certificazione/copia della documentazione.
Diritti di segreteria (valido dal 01/01/2022)
- € 1.500 – contestualmente alla domanda di autorizzazione (validità 3 anni)
- € 80 – per autorizzare 1 corso (validità 1 anno)
Diritti di segreteria (valido per le autorizzazioni rilasciate prima del 31/12/2020)
- € 1.000 – contestualmente alla domanda di autorizzazione (validità 3 anni) e comprende anche il piano formativo dell’anno in corso
- € 200 – per presentare il piano formativo annuale
- € 250 – per presentare modifiche od integrazioni al piano formativo dell’anno in corso
Diritti di segreteria (valido per le autorizzazioni e per i rinnovi rilasciati dopo il 31/12/2020)
- € 1.000/anno – contestualmente alla domanda di autorizzazione (validità 3 anni) e comprende anche il piano formativo dell’anno in corso (max 40 corsi) oltre il 40° per ogni corso bisogna versare € 20 a corso. Per il secondo e terzo anno, il versamento di € 1.000, va anticipato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- € 300 – per presentare modifiche al piano formativo dell’anno in corso
Fac-simile Domanda di autorizzazione
Fac-simile Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Fac-simile Scheda evento formativo
Regolamento sulla Formazione Continua
Linee Guida sulla Formazione Continua
File Excel con piano formativo

L’elenco dei corsi autorizzati della 2Power srl

L’elenco dei corsi autorizzati della ABB

L’elenco dei corsi autorizzati della Abitara A+

L’elenco dei corsi autorizzati dell’ Accademia Eraclitea

L’elenco dei corsi autorizzati della Action Group

L’elenco dei corsi autorizzati della Afor

L’elenco dei corsi autorizzati della Agatos Service

L’elenco dei corsi autorizzati della AiCARR Educational

L’elenco dei corsi autorizzati della Aiesil

L’elenco dei corsi autorizzati della Aifecs

L’elenco dei corsi autorizzati della Anit

L’elenco dei corsi autorizzati della Beta Formazione

L’elenco dei corsi autorizzati della Centro Servizi Eliapos

L’elenco dei corsi autorizzati della Centro Studi Athena

L’elenco dei corsi autorizzati della Certipass

L’elenco dei corsi autorizzati della Cesynt Advanced Solutions

L’elenco dei corsi autorizzati della CEI

L’elenco dei corsi autorizzati della Consorzio Tecnoimprese

L’elenco dei corsi autorizzati della CTI

L’elenco dei corsi autorizzati della Dab Pumps

L’elenco dei corsi autorizzati della E-Train

L’elenco dei corsi autorizzati della Eaton

L’elenco dei corsi autorizzati della ETM

L’elenco dei corsi autorizzati della Fondazione Castellini

L’elenco dei corsi autorizzati della General Consulting

L’elenco dei corsi autorizzati della Generali Jeniot

L’elenco dei corsi autorizzati della GeoNetwork

L’elenco dei corsi autorizzati della Icotea

L’elenco dei corsi autorizzati della Informa

L’elenco dei corsi autorizzati della Ispettoria Salesiana San Zeno

L’elenco dei corsi autorizzati della Legislazione Tecnica

L’elenco dei corsi autorizzati della Linking

L’elenco dei corsi autorizzati della Lovato Electric

L’elenco dei corsi autorizzati della Nextonweb slu

L’elenco dei corsi autorizzati della P-Learning
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L’elenco dei corsi autorizzati della Pedago

L’elenco dei corsi autorizzati della Progetto Ulisse

L’elenco dei corsi autorizzati della Prospecta

L’elenco dei corsi autorizzati della Saige

L’elenco dei corsi autorizzati della Schneider-Elecrtic

L’elenco dei corsi autorizzati della Siemens

L’elenco dei corsi autorizzati della Son Training

L’elenco dei corsi autorizzati dello Studio Tecnico Gaetano Esposito

L’elenco dei corsi autorizzati della TecnoAcademy

L’elenco dei corsi autorizzati della Tecnologie d’Impresa

L’elenco dei corsi autorizzati della Teknoinforma

L’elenco dei corsi autorizzati della TuttoNormel

L’elenco dei corsi autorizzati della UNI

L’elenco dei corsi autorizzati della Unione Professionisti
Se si è iscritti a due Ordini differenti si può chiedere l’esenzione dall’obbligo di conseguire i CFP presso una delle due Categorie?
Si.
Un neo iscritto è obbligato a svolgere la formazione continua durante il primo anno di iscrizione?
No. Per i nuovi iscritti all’albo l’obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione (Art. 8, comma 4 del Regolamento sulla formazione continua).
Chi si reiscrive, e quindi è tenuto da subito all’obbligo della formazione, quanti CFP deve conseguire nell’anno di iscrizione?
In caso di reiscrizione si deve tener conto dell’intero debito formativo, indipendentemente dal momento della reiscrizione.
In caso di sospensione per morosità e successiva reintegrazione come bisogna comportarsi?
La sospensione per morosità e le successive reintegrazioni non incidono sul debito formativo che resta di 120 CFP in 5 anni.
I crediti maturati nel corso del 2013 sono validi?
Possono essere computati per la richiesta formativa del primo quinquennio solo i CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali.
Un iscritto può ottenere crediti se frequenta un corso accreditato presso un altro Collegio?
Ogni Perito Industriale può usufruire della formazione erogata dagli Organismi Territoriali dell’Ordine senza limite territoriale, purché la formazione sia effettuata in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento e dalle linee guida per la formazione continua. Vale a dire che gli iscritti possono partecipare anche ad eventi formativi accreditati da altri Collegi, oltre naturalmente al proprio. In questi casi si precisa che resta in capo al Collegio erogatore dell’attività formativa, l’onere di trasmettere al Collegio di appartenenza dell’iscritto, la comunicazione della partecipazione al corso ai fini dell’attribuzione del CFP.
Un Perito iscritto all’Albo dipendente deve conseguire CFP?
Un Perito iscritto all’Albo dipendente, sia pubblico che privato, deve conseguire i CFP anche se non firma ma comunque svolge attività professionale. La formazione del Perito Industriale in servizio presso Aziende o Enti può essere riconosciuta anche se eseguita da Ente formatore non accreditato. I CFP sono stabiliti dal Collegio di appartenenza del Perito Industriale contemperando l’attribuzione dei crediti dell’ente formatore al sistema di attribuzione previsto dalle Linee Guida.
Con quali modalità bisogna consegnare al Collegio competente la documentazione inerente la formazione svolta?
Secondo l’art.9, comma 2 del Regolamento sulla formazione continua “é obbligo del professionista di presentare all’organismo territoriale dell’ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell’evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L’organismo territoriale dell’ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni.” Per norma generale questo tipo di documentazione può essere anche autocertificata dall’interessato.
La partecipazione all’Assemblea degli iscritti del Collegio dà diritto all’acquisizione di CFP?
Si. Rientra nell’attività formativa riguardante “l’etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine” previsto nel 1° comma dell’art. 8 del Regolamento per la formazione continua, e vengono rilasciati un massimo di 3 CFP ad evento.

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