Gare di progettazione, dal 28 febbraio i nuovi requisiti per i professionisti

14 Feb,2017 | News

Entreranno in vigore il prossimo 28 febbraio i nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione.Lo prevede il dm 263/16, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che prevede l’obbligo di includere giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei.

Alle gare possono partecipare ingegneri, architetti, geometri e soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia dei servizi da affidare, a seconda delle loro competenze.

La partecipazione è consentita anche in forma associata, quindi a società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili.

Tutti i partecipanti dovranno indicare i requisiti di idoneità richiesti dalle nuove norme. Prima, invece, quest’obbligo ricadeva solo sulle società di ingegneria.
In base al nuovo decreto, i professionisti devono risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara.

A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea di appartenenza.

L’apertura delle gare di progettazione anche a geometri e altri tecnici diplomati è una novità introdotta dal Ministero delle Infrastrutture. Come rilevato dal Consiglio di Stato, la precedente normativa escludeva i tecnici non laureati dai servizi di ingegneria e architettura.
Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
Le società di professionisti possono essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono quindi comprese le società tra professionisti (STP) introdotte con la Legge 183/2011 e regolamentate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34.