La nuova formazione

16 Gen,2018 | AREA ISTITUZIONALE

Ma il futuro già volge le spalle all’odierno sistema formativo scolastico e lascia progressivamente il testimone al nuovo sistema di formazione. Il sistema dell’istruzione statale si è adeguato a quello comunitario. Così, in applicazione dell’art. 17, comma 95, Legge 15 maggio 1997, n. 127, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in Gazz. Uff., S.O., n. 190 del 17 agosto 2001), recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, ha modificato le modalità di accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della libera professione di Perito Industriale. L’art. 55 D.P.R. n. 328/01 stabilisce che agli esami di Stato per la professione di Perito Industriale si accede con la laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000 (cd. “Lauree triennali”), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01). Invero, per poter accedere agli esami di Stato per l’abilitazione professionale di Perito Industriale, l’art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. cit., è necessario conseguire la laurea in una delle seguenti classi:

Classe 4 (“Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile”), 7 (“Urbanistica e scienze della pianificazione territoriali ed ambientale”) e 8 (“Ingegneria civile e ambientale”) (SEZIONE EDILIZIA);

Classe 9 (“Ingegneria dell’informazione”) (SEZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI);

Classe 10 (“Ingegneria industriale”) (SEZIONI: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE; COSTRUZIONI AERONAUTICHE; CRONOMETRIA; INDUSTRIA CARTARIA; INDUSTRIE CEREALICOLE; INDUSTRIA NAVALMECCANICA; INDUSTRIA OTTICA; MATERIE PLASTICHE, MECCANICA; METALLURGIA; TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE PRODUZIONE DEI TESSILI; TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE CONFEZIONE INDUSTRIALE; TERMOTECNICA;

Classe 16 (“Scienze della terra”) (SEZIONE INDUSTRIE MINERARIE);

Classe 20 (“Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali”) (SEZIONE TECNOLOGIE ALIMENTARI);

Classe 21 (“Scienze e tecnologie chimiche”) (SEZIONI: CHIMICA CONCIARIA; CHIMICO; CHIMICA NUCLEARE; INDUSTRIA TINTORIA);

Classe 23 (“Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”) (SEZIONI: ARTI FOTOGRAFICHE; ARTI GRAFICHE);

Classe 25 (“Scienze e tecnologie fisiche”) (SEZIONI: ENERGIA NUCLEARE; FISICA INDUSTRIALE);

Classe 26 (“Scienze e tecnologie informatiche”) (SEZIONE INFORMATICA);

Classe 42 (“Disegno industriale”) (SEZIONE DISEGNO DI TESSUTI).

E’ utile ricordare che, nonostante il mutamento delle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (art. 1, comma 2, e art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328/01). Così come restano invariate le competenze professionali riservate ai Periti Industriali, tra le altre, in materia impiantistica, edilizia, infortunistica stradale (con competenza esclusiva nella ricostruzione dinamica dei sinistri).