Sicurezza nei cantieri, Rpt: limitare le responsabilità dei professionisti

14 Mag,2020 | covid-19, Covid-19 proposte RPT CNPI, Primo piano

Limitare le responsabilità dei professionisti tecnici impegnati nelle attività di sorveglianza dei cantieri mobili e rivedere i compiti dei coordinatori per la sicurezza, escludendoli dalla responsabilità penale e civile per il mancato adempimento delle misure anti-contagio da Covid-19.  A chiedere di chiarire ed esplicitare questo aspetto la Rete delle professioni Tecniche (RPT) che ha scritto una nota alla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, illustrando le pericolose implicazioni per i professionisti del principio di considerare il contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro.

Secondo RPT, il Protocollo allegato al Dpcm 26 aprile 2020 nasconde criticità pericolose per i tecnici in quanto vengono attribuiti ai Coordinatori per la sicurezza compiti che esulanda quanto previsto dalla normativa primaria in materia, e cioè il dal Dlgs 81/08.

Il Protocollo, infatti, affida al CSE il compito di attestare:
– il mancato espletamento nei termini dell’ordine di DPI nel caso di lavorazioni che impongano distanze interpersonali inferiori al metro;
– l’impossibilità di consumare pasti mantenendo specifiche distanze;
– l’impossibilità di riorganizzare il cantiere ed il relativo cronoprogramma delle lavorazioni nel caso di un accertato caso di COVID-19 e della necessità di quarantena per tutti i lavoratori che abbiano avuto contatto con esso;
-l’impossibilità di reperire strutture recettive disponibili laddove sia previsto il pernotto ed il dormitorio non abbia caratteristiche minime di sicurezza previste;
– l’indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature, maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.
Ciò appare un profilo di illegittimità in quanto i compiti del CSE, fissati da norme di rango superiore, in primis il D.Lgs.81/2008 e il D.Lgs. 50/2016, non comprendono quanto previsto nel protocollo.Infatti, l’appaltatore è interamente ed unicamente responsabile dell’organizzazione di mezzi, attrezzature, maestranze, forniture e quant’altro in cantiere.

Per i Tecnici, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) assume i compiti di “alta vigilanza” in quanto l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti. Di conseguenza, RPT evidenzia la necessità di escludere la responsabilità penale e civile dei CSP e dei CSE, in forza della peculiarità della pandemia in atto (COVID-19), intesa come evenienza esogena rispetto all’attività di cantiere.

In forza dell’esperienza maturata con la pandemia in atto, RPT richiede di mantenere, anche dopo la fine dell’emergenza, la possibilità di sviluppare in modalità FAD tutta l’attività formativa in materia. Per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, i Tecnici ribadiscono la necessità che l’azione di controllo nei cantieri, altrettanto importante quanto la prevenzione, venga attribuita ad un unico ente, ottimizzando così risorse umane ed economiche attualmente disperse in più enti, che operano nello stesso settore e con gli stessi obiettivi.

Infine, richiedono una revisione del D.Lgs. 81/2008, eliminando le criticità maturate ed ottimizzandone l’efficienza e l’efficacia.