Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 (art. 1, commi da 209 a 2014), ha introdotto l’obbligo per le aziende ed i professionisti che cedono beni o prestano servizi alla Pubblica Amministrazione di emettere esclusivamente fatture elettroniche. Questo Consiglio Nazionale, pertanto, in ottemperanza delle disposizioni citate, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato “A” del citato DM 55/2013 e non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
La fattura elettronica viene emessa dall’imprenditore o dal professionista e da questi “caricata”, direttamente o tramite intermediario abilitato, sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica Amministrazione). Il codice univoco ufficio è, quindi, una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di instradare correttamente la fattura. 
Riportiamo qui di seguito i dati di questo Consiglio Nazionale da indicare nella fattura elettronica e i dati minimi richiesti al fine di accettare la fattura stessa:

Intestazione: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati
Codice Fiscale: 80191430588
Codice Univoco: UFBV4Y