Bonus facciate, tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

15 Feb,2020 | News

Il bonus facciate entra nel vivo. L’Agenzia delle Entrate infatti lo scorso 14 febbraio ha pubblicato in una circolare (n 2/E/2020)  i chiarimenti sollecitati dagli operatori del settore,  sicogliendo una serie di dubbi sui beneficiari della detrazione, gli interventi ammessi al bonus e le procedure da seguire.

Bonus facciate: detrazione Irpef e anche Ires

La legge di bilancio che ha istituito l’agevolazione non ha individuato espressamente i beneficiari della detrazione, ma facendo un esplicito rinvio alle disposizioni attuative del bonus ristrutturazioni, contenute nel DM 41/1998, ha indotto a pensare che il bonus fosse limitato agli immobili residenziali e ai contribuenti Irpef.  L’Agenzia delle Entrate, invece, ha spiegato che il Bonus facciate è una detrazione sia Irpef sia Ires. Sono invece esclusi i professionisti e le imprese che applicano il regime forfettario.
Chi usufruisce del bonus facciate non può cedere il credito corrispondente alla detrazione nè chiedere lo sconto immediato in fattura.

Bonus facciate per gli immobili in zona A, B o assimilabili

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che possono accedere alla nuova detrazione gli immobili che sorgono nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del DM 1444/1968. La circolare aggiunge le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono invece escluse le zone C o assimilate, cioè le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle zone A e B. Escluse anche le zone D (e assimilate) destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

Bonus facciate, gli interventi ammessi

All’interno delle zone A e B (o assimilate) accedono al bonus facciate gli edifici esistenti, o parti di essi, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La ratio della norma è quella di favorire la riqualificazione del tessuto urbano esistente. Per questo motivo, spiega la circolare, il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria, inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Per ottenere il bonus facciate, gli interventi devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione spetta per:
– gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
– gli interventi di recupero e restauro della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
– gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– le spese sostenute per l’acquisto dei materiali;
– le spese per la progettazione degli interventi;
– le spese per le eventuali prestazioni professionali connesse all’intervento,
– i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese relative all’installazione dei ponteggi.

La detrazione non spetta:
– per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio non visibili dalla strada;
– per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni;
– per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

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