Tirocinio

26 Gen,2017 | Norme e regolamenti, Tirocinio

Il Tirocinio o praticantato per i periti industriali è stato introdotto con la legge n.  17 del 1990 (Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali) che ha previsto un periodo di 24 o 36 mesi da svolgere presso uno studio di un professionista o un’azienda prima di chiedere l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione. 
Successivamente all’introduzione della suddetta normativa il Consiglio nazionale ha emanato la Direttiva che disciplina le modalità di iscrizione, di svolgimento del praticantato e del tirocinio, nonché della tenuta dei relativi registri. 

DIRETTIVE SUL PRATICANTATO

La riforma delle professioni (Dpr 137/12) voluta dall’ex-ministro della giustizia Paola Severino ha ridotto il periodo di praticantato per i diplomati da 36/24 mesi a 18, confermando invece un periodo di 6 mesi per i laureati triennali. A seguito di quel provvedimento il Cnpi ha emanato il regolamento sul tirocinio pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014

Il 26 gennaio 2017 con Delibera 362/62 il Cnpi ha emanato la nuova Direttiva sul praticantato 

Il 20 marzo 2008 il Consiglio Nazionale ha deliberato la Direttiva sul Praticantato “Disciplina delle modalità di iscrizione, di svolgimento del praticantato e del tirocinio, nonché della tenuta dei relativi registri”.

Convenzione quadro Miur-Mingiustizia-Cnpi per il praticantato durante il corso di studi universitari

Il 14 maggio 2018 è stata siglata tra il Ministero dell’Istruzione e dell’Università (MIUR), il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati la Convenzione quadro che fissa le regole per lo svolgimento del tirocinio professionale (sei mesi) durante l’ultimo anno del corso di laurea triennale.

L’accordo da forma concreta al principio fissato dalla riforma delle professioni Severino (art.6, commi 2 e 4 Dpr 137/12) che ha previsto la possibilità per chi è iscritto a un corso di laurea triennale di svolgere i primi sei mesi di tirocinio obbligatori per l’accesso all’albo, già nel corso del terzo anno di studio.

Il Consiglio nazionale ha predisposto una bozza di convenzione che gli ordini territoriali possono utilizzare nel momento della stipula dell’accordo con l’ateneo di riferimento. La convenzione quadro nazionale, infatti, trova una sua applicazione concreta nel momento in cui i singoli organismi stipulano un accordo con l’università del territorio.